IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
contro: 
        1) Di Marco Mario, nato  a  Torricella  Peligna  (CH)  il  10
ottobre  1956  e  residente  a  Torrevecchia  Teatina  (CH)  in   via
Torremontanara n. 214 - domicilio dichiarato ai sensi dei l'art.  161
c.p.p.; assistito e  difeso,  di  fiducia,  dagli  avv.ti  Alessandro
Troilo, del Foro di Lanciano, e Felicetta Di Gregorio,  del  Foro  di
Pescara; 
e 
        2) Civisca Mario, nato a L'Aquila il 6  giugno  1968  ed  ivi
residente  in  frazione  Paganica  piazza  della  Concezione   n.11 -
domicilio  dichiarato  ai  sensi  dell'art.161  c.p.p.;  assistito  e
difeso,  di  fiducia,  dall'avv.  Vincenzo  Calderoni,  del  Foro  de
L'Aquila; 
    Imputati: 
      
        Il Di Marco: A) del delitto previsto e punito dall'art.  479,
in relazione all' art.  476,  secondo  comma,  c.p.,  perche',  quale
tecnico incaricato della Regione Abruzzo - Ufficio demanio civico  ed
armentizio del servizio foreste - Direzione  agricoltura,  foreste  e
sviluppo rurale - nel redigere, ai sensi della legge n.  1766/27,  il
verbale di sopralluogo eseguito il 20 settembre 2005  nel  comune  di
L'Aquila, sui terreni censiti al Foglio 34, partile  387  e  388  del
catasto, e volto ad accertare la  sussistenza,  in  capo  al  Civisca
Mario, dei requisiti e condizioni  previsti  dall'art.  9  di  quella
legge per la legittimazione del possesso di  quei  terreni  richiesta
dal Civisca con domanda del 3 dicembre 2003 (prot. n.  25748  del  16
dicembre 2003 - Direzione agricoltura, foreste  e  sviluppo  rurale),
falsamente affermava che  «ricorrono  tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 9, legge n. 1766/27» e segnatamente: 
          a) possesso da oltre dieci anni (laddove il Civisca ne  era
entrato in possesso solo dall'anno 2003); 
          b)  effettuazione  dipermanenti  e  sostanziali   migliorie
(laddove il Civisca aveva provveduto alla mera aratura  dei  terreni,
non aveva effettuato nessuna miglioria sostanziale e permanente degli
stessi, tanto meno aveva impiantato una  piccola,  gia'  preesistente
pineta che, nella  relazione,  veniva  falsamente  e  strumentalmente
collegata alle asserite migliorie realizzate dal Civisca); 
          c) assenza di interruzione del demanio (laddove  i  terreni
di che trattasi erano situati all'interno  di  una  piu'  ampia  area
demaniale civica, si che la loro legittimazione  avrebbe  creato  una
sorta di enclave all'interno della piu' ampia area). 
    In Pescara il 14 novembre 2005. 
        Il Civisca: B) del delitto previsto e punito dagli artt.110 e
479, in relazione all'art. 476, comma secondo, c.p.,  perche'.  quale
autore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio  sottoscritta
il 4 novembre 2005 nella quale falsamente affermava: 
      
          a) di possedere i terreni di cui al capo d'imputazione  che
precede da oltre 30 anni; 
          b) di aver apportato sostanziali e permanenti migliorie sui
terreni de quo, su parte dei quali era stata impiantata  una  piccola
pineta; dichiarazione utilizzata dal Di Marco per  la  redazione  del
verbale di sopralluogo di cui  al  capo  d'imputazione  che  precede,
concorreva con quest'ultimo nella consumazione del reato  di  cui  al
capo d'imputazione che precede. 
    In Pescara il 14 novembre 2005. 
      
    Con l'intervento del p.m., dr.ssa Mirvana Di Serio; 
    Si procede anche nei confronti di  Civisca  Mario,  residente  in
L'Aquila alla data del sisma del 6 aprile 2009, per i reati di cui in
epigrafe, contestati dal p.m. con richiesta di rinvio a giudizio  del
22 aprile 2009, presentata il 23 aprile 2009. 
    Fissata l'udienza preliminare, all'imputato Civisca  l'avviso  di
cui all'art. 419 c.p.p. risulta notificato alla data  del  10  giugno
2009 ai sensi del disposto del decimo comma dell'art. 5 decreto-legge
n.  39/2009,  e  cioe'  mediante  consegna  di  copia,  nel  presidio
istituito  presso  la  Corte  di  Appello   de   L'Aquila,   a   mani
dell'impiegata incarica, dr.ssa Rotino. 
    Il  difensore  di  fiducia   dell'imputato   ha   preliminarmente
sostenuto (ud. 3  novembre  2009)  la  illegittimita'  costituzionale
della norma suddetta per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.; alla
eccezione, insistita con memoria depositata per l'udienza  di  rinvio
del 22  dicembre  2009,  hanno  aderito  il  p.m.  e  la  Difesa  del
coimputato Di Marco Mario. 
    La questione non appare manifestamente infondata, poiche' con  la
norma in esame, anche dopo la successiva conversione in legge  (legge
n.77/2009),  e'  stata  introdotta   una   forma   di   notifica   di
irresistibile  valore  legale  alla  quale  non  corrisponde   alcuna
effettiva conoscenza dell'atto, che', anzi, per  la  disposizione  in
esame (confermata  in  sede  di  conversione -  legge  n.77/2009)  la
suddetta modalita' di esecuzione delle notifiche e' prevista  a  pena
di nullita'. 
    Va da se' che tale presunzione insuperabile di conoscenza  legale
dell'atto, senza alcuna necessita' di controverifica della conoscenza
effettiva dello stesso  e  della  pendenza  del  procedimento  penale
(potendo ben trattarsi del primo atto del procedimento da notificarsi
all'indagato/imputato), si risolve in una  ingiustificata  violazione
dei diritti di difesa sanciti dagli artt. 24 e  111  Cost.,  vieppiu'
considerando  che  alla  base  del  provvedimento  vi  e'  la   grave
situazione conseguente al - sisma che ha colpito i territori aquilani
il 6 aprile 2009. 
    Necessario,  pertanto,  appare  il  vaglio  di  coerenza  e   non
contraddizione da parte  della  Corte  costituzionale,  unico  organo
giurisdizionale legittimato a risolvere  il  dubbio  in  ordine  alla
conformita'. della disposizione in esame alla  Carta  costituzionale,
con specifico riferimento alla  ipotizzata  violazione  dei  principi
enucleati negli artt. 24  e  111  Cost.,  nonche'  del  principio  di
eguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.  in   considerazione   della
irrazionalita' della disciplina introdotta dalla norma in  esame  che
si risolve in una ingiustificata discriminazione dei diritti di  quei
cittadini, quale l'imputato Civisca, destinatari della medesima. 
    Quanto alla rilevanza della questione, va osservato che stabilire
se l'avviso ex art. 419 c.p.p. sia stato validamente notificato, come
nel caso in esame di mancata comparizione dell'imputato  in  udienza,
determina la stessa  validita'  della  conseguente  dichiarazione  di
contumacia e dell'intero  procedimento  da  definirsi  in  contumacia
dell'imputato; ne' vale obiettare che, come per fattispecie analoghe,
in cui vi e'  incertezza  circa  la  regolarita'  della  chiamata  in
giudizio, il giudice (g.u.p.) puo' sempre  ordinare  la  rinnovazione
della notifica incerta, soprattutto considerando che, attualmente, la
norma in esame non ha  piu'  concreta  vigenza  (vista  la  efficacia
limitata alla data del 31 luglio 2009  e  la  ulteriore  limitazione,
introdotta dalla legge di conversione, agli atti di competenza  degli
uffici giudiziari di L'Aquila), poiche' e' alla  data  di  esecuzione
della originaria notifica, secondo la modalita' che si contesta,  che
deve farsi riferimento per la verifica della  regolare  instaurazione
del contraddittorio, rimarcando che detta modalita' e'  indicata  dal
comma decimo dell'art. 5 (pur dopo  la  conversione  in  legge)  come
prevista a pena di nullita'  e  senza  possibilita'  per  il  Giudice
penale (diversamente da quanto stabilito dalla legge  di  conversione
n.77/2009 per il giudice, civile o amministrativo) di  procedere  con
modalita'  diverse,  ancorche'  di  maggiore  efficacia  quanto  alla
effettiva conoscenza dell'atto.