IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro: 1) Di Marco Mario, nato a Torricella Peligna (CH) il 10 ottobre 1956 e residente a Torrevecchia Teatina (CH) in via Torremontanara n. 214 - domicilio dichiarato ai sensi dei l'art. 161 c.p.p.; assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Alessandro Troilo, del Foro di Lanciano, e Felicetta Di Gregorio, del Foro di Pescara; e 2) Civisca Mario, nato a L'Aquila il 6 giugno 1968 ed ivi residente in frazione Paganica piazza della Concezione n.11 - domicilio dichiarato ai sensi dell'art.161 c.p.p.; assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Vincenzo Calderoni, del Foro de L'Aquila; Imputati: Il Di Marco: A) del delitto previsto e punito dall'art. 479, in relazione all' art. 476, secondo comma, c.p., perche', quale tecnico incaricato della Regione Abruzzo - Ufficio demanio civico ed armentizio del servizio foreste - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale - nel redigere, ai sensi della legge n. 1766/27, il verbale di sopralluogo eseguito il 20 settembre 2005 nel comune di L'Aquila, sui terreni censiti al Foglio 34, partile 387 e 388 del catasto, e volto ad accertare la sussistenza, in capo al Civisca Mario, dei requisiti e condizioni previsti dall'art. 9 di quella legge per la legittimazione del possesso di quei terreni richiesta dal Civisca con domanda del 3 dicembre 2003 (prot. n. 25748 del 16 dicembre 2003 - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale), falsamente affermava che «ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 9, legge n. 1766/27» e segnatamente: a) possesso da oltre dieci anni (laddove il Civisca ne era entrato in possesso solo dall'anno 2003); b) effettuazione dipermanenti e sostanziali migliorie (laddove il Civisca aveva provveduto alla mera aratura dei terreni, non aveva effettuato nessuna miglioria sostanziale e permanente degli stessi, tanto meno aveva impiantato una piccola, gia' preesistente pineta che, nella relazione, veniva falsamente e strumentalmente collegata alle asserite migliorie realizzate dal Civisca); c) assenza di interruzione del demanio (laddove i terreni di che trattasi erano situati all'interno di una piu' ampia area demaniale civica, si che la loro legittimazione avrebbe creato una sorta di enclave all'interno della piu' ampia area). In Pescara il 14 novembre 2005. Il Civisca: B) del delitto previsto e punito dagli artt.110 e 479, in relazione all'art. 476, comma secondo, c.p., perche'. quale autore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta il 4 novembre 2005 nella quale falsamente affermava: a) di possedere i terreni di cui al capo d'imputazione che precede da oltre 30 anni; b) di aver apportato sostanziali e permanenti migliorie sui terreni de quo, su parte dei quali era stata impiantata una piccola pineta; dichiarazione utilizzata dal Di Marco per la redazione del verbale di sopralluogo di cui al capo d'imputazione che precede, concorreva con quest'ultimo nella consumazione del reato di cui al capo d'imputazione che precede. In Pescara il 14 novembre 2005. Con l'intervento del p.m., dr.ssa Mirvana Di Serio; Si procede anche nei confronti di Civisca Mario, residente in L'Aquila alla data del sisma del 6 aprile 2009, per i reati di cui in epigrafe, contestati dal p.m. con richiesta di rinvio a giudizio del 22 aprile 2009, presentata il 23 aprile 2009. Fissata l'udienza preliminare, all'imputato Civisca l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p. risulta notificato alla data del 10 giugno 2009 ai sensi del disposto del decimo comma dell'art. 5 decreto-legge n. 39/2009, e cioe' mediante consegna di copia, nel presidio istituito presso la Corte di Appello de L'Aquila, a mani dell'impiegata incarica, dr.ssa Rotino. Il difensore di fiducia dell'imputato ha preliminarmente sostenuto (ud. 3 novembre 2009) la illegittimita' costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.; alla eccezione, insistita con memoria depositata per l'udienza di rinvio del 22 dicembre 2009, hanno aderito il p.m. e la Difesa del coimputato Di Marco Mario. La questione non appare manifestamente infondata, poiche' con la norma in esame, anche dopo la successiva conversione in legge (legge n.77/2009), e' stata introdotta una forma di notifica di irresistibile valore legale alla quale non corrisponde alcuna effettiva conoscenza dell'atto, che', anzi, per la disposizione in esame (confermata in sede di conversione - legge n.77/2009) la suddetta modalita' di esecuzione delle notifiche e' prevista a pena di nullita'. Va da se' che tale presunzione insuperabile di conoscenza legale dell'atto, senza alcuna necessita' di controverifica della conoscenza effettiva dello stesso e della pendenza del procedimento penale (potendo ben trattarsi del primo atto del procedimento da notificarsi all'indagato/imputato), si risolve in una ingiustificata violazione dei diritti di difesa sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., vieppiu' considerando che alla base del provvedimento vi e' la grave situazione conseguente al - sisma che ha colpito i territori aquilani il 6 aprile 2009. Necessario, pertanto, appare il vaglio di coerenza e non contraddizione da parte della Corte costituzionale, unico organo giurisdizionale legittimato a risolvere il dubbio in ordine alla conformita'. della disposizione in esame alla Carta costituzionale, con specifico riferimento alla ipotizzata violazione dei principi enucleati negli artt. 24 e 111 Cost., nonche' del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in considerazione della irrazionalita' della disciplina introdotta dalla norma in esame che si risolve in una ingiustificata discriminazione dei diritti di quei cittadini, quale l'imputato Civisca, destinatari della medesima. Quanto alla rilevanza della questione, va osservato che stabilire se l'avviso ex art. 419 c.p.p. sia stato validamente notificato, come nel caso in esame di mancata comparizione dell'imputato in udienza, determina la stessa validita' della conseguente dichiarazione di contumacia e dell'intero procedimento da definirsi in contumacia dell'imputato; ne' vale obiettare che, come per fattispecie analoghe, in cui vi e' incertezza circa la regolarita' della chiamata in giudizio, il giudice (g.u.p.) puo' sempre ordinare la rinnovazione della notifica incerta, soprattutto considerando che, attualmente, la norma in esame non ha piu' concreta vigenza (vista la efficacia limitata alla data del 31 luglio 2009 e la ulteriore limitazione, introdotta dalla legge di conversione, agli atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila), poiche' e' alla data di esecuzione della originaria notifica, secondo la modalita' che si contesta, che deve farsi riferimento per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, rimarcando che detta modalita' e' indicata dal comma decimo dell'art. 5 (pur dopo la conversione in legge) come prevista a pena di nullita' e senza possibilita' per il Giudice penale (diversamente da quanto stabilito dalla legge di conversione n.77/2009 per il giudice, civile o amministrativo) di procedere con modalita' diverse, ancorche' di maggiore efficacia quanto alla effettiva conoscenza dell'atto.